NORME DI LEGGE PER NEO PATENTATI

Per i neopatentati sono previste:
•     una limitazione generale per i titolari di patente di categoria A e B,
•     una limitazione specifica per i titolari di patente di categoria B.
Non è più prevista la specifica limitazione per i titolari di patente di categoria A riferita alla potenza dei motocicli, sostituita, dal 19.01.2013, dal criterio di accesso graduale, con esperienza biennale, dalla A2 alla A, ovvero dalla previsione di un'età di 24 anni per il conseguimento diretto della patente A senza limitazioni.
La limitazione generale indicata in premessa prevede che i titolari di patente delle categorie A2, A, B1 e B: per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non possono guidare a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, indipendentemente da cilindrata o potenza del veicolo.
La limitazione specifica per i titolari dipatente di categoria B prevede che per il primo anno successivo al conseguimento della patente , non possono guidare autoveicoli aventi:

  • potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e
  • potenza massima pari a 70 kW nella guida di veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti a sedere non superiore a 9, compreso il conducente)

Tali dati si rilevano dalla carta di circolazione oppure interrogando il sito internet "il portale dell'automobilista - Link esterno". (*)
Le limitazioni non operano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona diversamente abile, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.
Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:
• autovettura di 46 kW e tara 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t si può guidare perché inferiore a 55 kW/t
• autovettura di 75 kw e tara 1.500 kg - si ha PS = 75/1,5 = 50 kW/t non si può guidare perché la potenza massima è superiore a 70 kW/t.
Sanzioni
L'art. 117, comma 5, CDS prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 641,00 euro (160,00 entro 60 giorni e 320,50 dopo il 60° giorno) per:

  1. il titolare di patente italiana che nei primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 o B, supera i limiti di velocità imposti ai neopatentati;
  2. il titolare di patente italiana che, nel primo anno dal conseguimento della patente B, guida autoveicoli a elevate prestazioni;
  3. il minore autorizzato alla guida accompagnata che guida autoveicoli a elevate prestazioni

La violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.
Le sanzioni previste dall'art. 117 possono concorrere con quelle previste dall'art. 142 c.d.s. in materia di limiti di velocità.

Fonte: http://www.poliziadistato.it/articolo/11365-Neopatentati/ - Link esterno

 

(*) cliccando sul link "il portale dell'automobilista" si accede alla pagina del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove, molo semplicemente, inserendo il numero di targa è possibile verificare se la stessa ha i necessari requisiti per essere giudata da un neo patentato.

 

MINI GUIDA SINTETICA NORMATIVA NEOPATENTATI

(FONTE https://www.sicurauto.it/redazione.htm)

 

  • la nuova regolamentazione si applica solo a chi ha conseguito la patente dal 9 febbraio 2011
  • il divieto non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo
  • riguarda i veicoli di categoria "M1" (quelli per il trasporto di persone che hanno fino a otto posti a sedere più quello del conducente) e, unicamente per il limite riferito alla potenza massima, le sole autovetture (quindi anche quelle omologate autocarro);
  • la potenza massima: non deve superarere i 70 kW
  • il rapporto potenza/tara: non deve superare i 55 kW/t
  • il divieto alla guida scatta anche per il superamento di uno solo dei due limiti
  • il divieto dura per un anno dalla data di conseguimento della patente (vale anche per chi ha preso la patente a 40 anni o l'ha conseguita a seguito della perdita totale dei punti);
  • "tara": è la massa a vuoto della vettura senza carburante, ma con il conducente (75 kg)
  • per i veicoli immatricolati dal 4/10/2007 il rapporto potenza/tara è riportato alla 2a riga del 3° riquadro della carta di circolazione
  • per i veicoli immatricolati prima del 4/10/2007 (o per tutti quelli che non riportano il valore già calcolato) il rapporto potenza/tara si ottiene dividendo la potenza in kW per la tara in tonnellate;
  • per i veicoli immatricolati prima del 4/10/2007 i dati della potenza e della tara sono riportati sulla carta di circolazione. Talvolta, al posto della tara viene riportato il valore della "massa a vuoto". In questo caso, per ricavare la tara bisogna aggiungere i 75 kg convenzionalei per ill conducente e poi procedere al calcolo;
  • per ottenere o confrontare i dati, consultate sempre il sito della casa automobilistica;
  • in caso di nuovo acquisto fatevi rilasciare dal venditore una dichiarazione che attesti l'idoneità del veicolo che state acquistando alla guida da parte di un neopatentato